Art. 5

LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534

In vigore dal 6 nov 1996
1. Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo previsto dalla tabella di cui all'articolo 1 in caso di non comprovata attività dell'istituzione culturale. Qualora tale sospensione si protragga per sistematica inattività, l'istituzione culturale è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-10-17;534#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo