Art. 5
LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534
In vigore dal 6 nov 1996
1. Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo previsto dalla tabella di cui all'articolo 1 in caso di non comprovata attività dell'istituzione culturale. Qualora tale sospensione si protragga per sistematica inattività, l'istituzione culturale è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.
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