Art. 7

LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534

In vigore dal 6 nov 1996
1. Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, può concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca.
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