Art. 2

LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534

In vigore dal 6 nov 1996
1. Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'articolo 1, le istituzioni culturali devono: a) essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalità giuridica; b) non avere fine di lucro; c) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati; d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa; e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario; f) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica; g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione; h) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno triennale; i) svolgere un'attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali; l) documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonchè presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti; m) presentare il programma di attività per il triennio successivo; n) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività. 2. Per il primo inserimento nella tabella di cui all'articolo 1 è, altresì, richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-10-17;534#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo