Art. 4

LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534

In vigore dal 6 nov 1996
1. Le istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 sono sottoposte al controllo del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenute a trasmettere allo stesso Ministero la seguente documentazione: a) i bilanci preventivi e consuntivi redatti secondo le istruzioni ministeriali, deliberati dai rispettivi organi statutariamente competenti; b) una relazione sull'attività svolta e il programma che si intende svolgere; c) le delibere e gli atti che il Ministero per i beni culturali e ambientali ritenga necessario acquisire. 2. La documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è trasmessa annualmente entro trenta giorni dalla relativa approvazione. 3. In caso di mancata trasmissione da parte di una istituzione culturale della documentazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 1, il Ministro può disporre l'esclusione di tale istituzione dalla tabella di cui all'articolo 1. In caso di mancata trasmissione della documentazione prevista dalla lettera c) del medesimo comma 1, il Ministro può disporre la sospensione dell'erogazione del contributo. In entrambi i casi il Ministro adotta i provvedimenti sentito il competente comitato di settore.
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