Art. 10

LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534

In vigore dal 6 nov 1996
1. In sede di prima applicazione, le istituzioni culturali che non siano ancora in possesso della personalità giuridica e che abbiano gli altri requisiti di cui all' possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1; tali istituzioni devono conseguire la personalità giuridica entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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