Art. 11
LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534
In vigore dal 6 nov 1996
1. A decorrere dal 1 gennaio 1997, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 2 aprile 1980, n. 123.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 ottobre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Nota all':
- La legge n. 123/1980 reca: "Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali".
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