Art. 8 · LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534

Art. 8

LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534

In vigore dal 6 nov 1996
1. Il Ministro può erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali: a) svolgano la loro attività da almeno un triennio; b) prestino rilevanti servizi in campo culturale; c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico; d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.
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