Protocollo n. 2›Titolo XI
Art. 7
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
In vigore dal 29 mar 1996
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. Secondo le condizioni e i limiti previsti dal presente protocollo, le Parti si comunicano informazioni sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. Gli schedari e i documenti originali possono essere trasmessi su richiesta solo qualora le copie autenticate siano insufficienti e devono essere rispediti tempestivamente.
3. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. Su richiesta vengono fornite tutte le informazioni attinenti all'utilizzazione del materiale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-pn-7