Protocollo n. 2›Titolo XI
Art. 11
Esperti e testimoni
In vigore dal 29 mar 1996
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-pn-11