Protocollo n. 2›Titolo XI
Art. 6
Adempimento delle domande
In vigore dal 29 mar 1996
Adempimento delle domande
1. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata.
2. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un 'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. In casi particolari, i funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e adempiendo alle condizioni imposte da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
5. Se, nelle circostanze previste dal presente protocollo, funzionari di una Parte sono presenti alle indagini condotte nel territorio dell'altra Parte, essi devono poter dimostrare in qualsiasi momento la loro funzione ufficiale. Detti funzionari non devono nè indossare l'uniforme nè portare armi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-pn-6