Protocollo n. 2›Titolo XI
Art. 4
Assistenza spontanea
In vigore dal 29 mar 1996
Assistenza spontanea
Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca senza che sia richiesto preventivamente e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorchè ricevono informazioni riguardanti:
- operazioni individuate o programmate per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale riguardante le importazioni, le esportazioni, il transito o qualsiasi altra procedura doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-pn-4