Protocollo n. 2Titolo XI

Art. 10

Uso delle informazioni

In vigore dal 29 mar 1996
Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono farne un uso diverso solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-pn-10

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