Protocollo n. 2›Titolo XI
Art. 10
122 / 126Uso delle informazioni
In vigore dal 29 mar 1996
Uso delle informazioni
1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono farne un uso diverso solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.
3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-pn-10