Accordo›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 29 mar 1996
Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Russia, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:
- rafforzerà i vincoli tra la Russia e l'Unione europea. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche;
- condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando così la sicurezza e la stabilità;
- impegnerà le Parti a collaborare per le questioni riguardanti l'osservanza dei principi della democrazia e la tutela dei diritti dell'uomo, tenendo, all'occorrenza, consultazioni sulle questioni inerenti alla loro applicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-6