Accordo›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 29 mar 1996
1. I prodotti del territorio di una Parte importati nel territorio dell'altra Parte non sono soggetti nè direttamente nè indirettamente a tasse interne o ad altri oneri interni di nessuna specie, fatta eccezione per quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti interni simili.
2. A questi prodotti viene inoltre concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti simili di origine nazionale conformemente a tutte le leggi, normative e condizioni specifiche per la vendita interna, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'uso di questi prodotti. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione dei vari oneri relativi al trasporto interno basati esclusivamente sulla gestione economica del mezzo di trasporto e non sulla nazionalità del prodotto.
3. L'articolo III, paragrafi 8, 9 e 10 del GATT si applica, mutatis mutandis, tra le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-11