Accordo›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 29 mar 1996
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente:
- organizzando riunioni semestrali a livello di alti funzionari tra la troika dell'Unione europea e rappresentanti della Russia;
- avvalendosi pienamente dei canali diplomatici;
- utilizzando qualsiasi altro mezzo, comprese le riunioni di esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare il dialogo politico.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-8