Accordo›Titolo III
Art. 12
In vigore dal 29 mar 1996
1. Le Parti convengono che la libertà di transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il libero transito attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte.
2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-12