AccordoTitolo III

Art. 17

In vigore dal 29 mar 1996
1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantitativi talmente aumentati o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Russia, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 2. Prima di prendere qualsiasi provvedimento, oppure subito dopo in caso di applicazione del paragrafo 4, la Comunità o la Russia, a seconda dei casi, fornisce al Comitato di cooperazione tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti avviano tempestivamente consultazioni in sede di Comitato di cooperazione. 3. Se, al termine delle consultazioni, le Parti non dovessero giungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il Comitato di cooperazione, ad un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati oppure prendere altre misure appropriate, nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio. 4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono prendere le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. 6. Se una Parte prende una misura di salvaguardia a norma delle disposizioni del presente articolo, l'altra Parte è libera di venir meno agli obblighi previsti dal presente Titolo nei confronti della prima per un volume di scambi sostanzialmente equivalente. Prima di agire in tal senso, l'altra Parte deve comunque proporre consultazioni e non adotta le misure di cui sopra se si è raggiunto un accordo entro 45 giorni dalla data in cui sono state proposte le consultazioni. 7. Il diritto di venir meno agli obblighi, di cui al paragrafo 6, non viene esercitato per i primi tre anni di applicazione di una misura di salvaguardia, purchè detta misura sia stata presa in seguito ad un aumento radicale delle importazioni, per un massimo di quattro anni e conformemente alle disposizioni del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-17

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