Accordo›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 29 mar 1996
1. In linea di massima, si terranno riunioni semestrali tra il Presidente del Consiglio dell'Unione europea e il Presidente della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e il Presidente della Russia, dall'altra.
2. A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Consiglio di cooperazione creato a norma dell' e in altre occasioni tra cui, previo mutuo accordo, la troika dell'Unione europea.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-7