AccordoTitolo I

Art. 5

In vigore dal 29 mar 1996
1. Il trattamento della nazione più favorita concesso dalla Russia a norma del presente accordo non si applica per un periodo transitorio di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente accordo per i vantaggi di cui all'allegato 1 concessi dalla Russia agli altri paesi dell'ex URSS. Se del caso, le Parti possono decidere di comune accordo di prolungare questo periodo per settori specifici. 2. Per quanto riguarda il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del Titolo III, il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 scade dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data è precedente, nel momento in cui la Russia aderirà al GATT/OCM.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-5

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