Art. 7 · Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
Protocollo n. 2Titolo XI

Art. 7

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Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

In vigore dal 29 mar 1996
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. Secondo le condizioni e i limiti previsti dal presente protocollo, le Parti si comunicano informazioni sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. Gli schedari e i documenti originali possono essere trasmessi su richiesta solo qualora le copie autenticate siano insufficienti e devono essere rispediti tempestivamente. 3. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. Su richiesta vengono fornite tutte le informazioni attinenti all'utilizzazione del materiale.
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