Protocollo

Art. 7

In vigore dal 28 lug 1995
Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica. Ogni Parte contraente, che cesserà di essere Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonché all'Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971, cesserà alla stessa data di essere Parte al presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-p-7

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