Protocollo
Art. 6
In vigore dal 28 lug 1995
1. Dopo un periodo di dodici mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti al Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnata da un esposto dei motivi, sarà indirizzato al Segretario Generale che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilità di fargli sapere, entro dodici mesi dopo la data di questa comunicazione: a) se esse accettano l'emendamento, oppure b) se esse lo respingono, oppure c) se esse desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il segretario Generale trasmetterà altresì il testo dell'emendamento proposto agli altri Stati di cui all' del presente Protocollo.
2. a) Ogni proposta di emendamento che sarà stata comunicata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, sarà reputata come accettata se, entro il termine summenzionato di dodici mesi, meno di un terzo delle Parti contraenti informa il Segretario generale sia che esse respingono l'emendamento, sia che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo.
Il Segretario Generale notificherà a tutte le Parti contraenti ogni accettazione o ogni rifiuto dell'emendamento proposto ed ogni domanda di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle domande ricevute durante il summenzionato termine di dodici mesi è inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrerà in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo 1 del presente articolo per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il periodo specificato, hanno respinto l'emendamento o hanno domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo.
b) Ogni Parte contraente la quale, durante detto periodo di dodici mesi, abbia respinto una proposta di emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potrà in ogni tempo dopo la scadenza di detto termine, notificare al Segretario generale che accetta l'emendamento, ed il Segretario Generale comunicherà detta notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla quale il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica.
3. Se un emendamento proposto non è stato accettato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il periodo di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l'emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse lo accettano o che desiderano che una conferenza sia riunita per esaminarlo, il Segretario generale convocherà una conferenza in vista di esaminare l'emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.
4. Se una conferenza è convocata in conformità con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario Generale vi inviterà tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all' del presente Protocollo. Esso domanderà a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, almeno sei mesi prima della sua data di apertura, tutte le proposte che auspica vedere esaminate anche da detta Conferenza, oltre all'emendamento proposto, e comunicherà queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza.
5. a) Si riterrà che ogni emendamento al presente Protocollo è accettato, se è stato adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla Conferenza, alla condizione di tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario Generale notificherà a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e quest'ultimo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data di questa notifica per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante detto periodo, avranno notificato al Segretario Generale che esse respingono l'emendamento.
b) Ogni Parte contraente la quale abbia respinto un emendamento durante detto periodo di dodici mesi potrà, in ogni tempo, notificare al Segretario generale che esso l'accetta ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o alla fine di detto termine di dodici mesi, se tale data è posteriore alla precedente.
6. Se la proposta di emendamento non è reputata come accettata in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo, e se le condizioni stabilite al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza non sono soddisfatte, si riterrà che tale proposta di emendamento è respinta.
7. Indipendentemente da procedura di emendamento prevista ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l'annesso al presente Accordo può essere modificato per mezzo di accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l'amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo all'ottenimento di un'autorizzazione speciale a tal fine, o all'approvazione di un organo legislativo, il consenso dell'amministrazione competente della Parte contraente in causa alla modifica dell'annesso sarà considerato come dato solo quando tale amministrazione avrà dichiarato al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute.
L'accordo tra le amministrazioni competenti potrà prevedere che, durante un periodo transitorio, le antiche disposizioni dell'annesso rimangano in vigore, in tutto o in parte, contemporaneamente a quelle nuove. Il Segretario Generale fisserà la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
8. Ciascun Stato, all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo, o della sua adesione, notificherà al Segretario Generale il nome ed indirizzo della sua amministrazione competente a dare l'accordo previsto al paragrafo 7 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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