Protocollo

Art. 3

In vigore dal 28 lug 1995
1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà il presente Protocollo oppure vi aderirà, oppure ad ogni momento successivo, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che il Protocollo diviene applicabile a tutti i territori oppure ad uno qualsiasi tra loro di cui esso stesso assicura le relazioni internazionali. Il Protocollo diverrà applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto questa notifica o alla data di entrata in vigore del Protocollo per lo Stato che invia la notifica, se tale data è posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che avrà fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, potrà ad ogni data ulteriore per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale dichiarare che il Protocollo cesserà di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario Generale.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-p-3

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