Accordo
Art. 11
In vigore dal 28 lug 1995
1. Ogni Stato potrà, al momento di firmare del presente Accordo o di depositare il proprio strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall' del presente Accordo.
Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall' nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avrà effettuato tale dichiarazione.
2. Le riserve al presente Accordo, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente Articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto, e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in detto strumento.
3. Ogni Stato al momento di depositare il proprio strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo, notificherà per iscritto al Segretario generale in che misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 si applicano al presente Accordo. Si riterrà che le riserve che non sono state incluse nella notifica effettuata al momento del deposito dello strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo non si applicano al presente Accordo.
4. Il Segretario Generale comunicherà le riserve e le notifiche effettuate in applicazione del presente articolo a tutti gli Stati di cui all' del presente Accordo.
5. Ogni Stato il avrà fatto una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtù del presente articolo potrà in ogni tempo ritirarla a mezzo di notifica diretta al Segretario generale.
6. Ogni riserva effettuata in conformità con il paragrafo 2 o notificata conformemente con il paragrafo 3 del presente articolo:
a) modifica, per la Parte contraente che ha fatto o notificato detta riserva le disposizioni dell'Accordo che sono oggetto della riserva nei limiti di quest'ultima;
b) modifica queste disposizioni entro gli stessi limiti, per le altre Parti contraenti per quanto riguarda le loro relazioni con la Parte contraente che ha effettuato o notificato la riserva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-a-11-2