Accordo

Art. 10

In vigore dal 28 lug 1995
Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come divieto ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritenga necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-a-10-2

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