Accordo

Art. 9

In vigore dal 28 lug 1995
1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che le Parti alla controversia non abbiano potuto risolvere per via negoziale o in altra maniera, sarà sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti alla controversia lo richiede e sarà di conseguenza deferita ad uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad accordarsi per quanto riguarda la scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque di tali Parti potrà domandare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico dinnanzi al quale la controversia sarà deferita per decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo sarà obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-a-9-2

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