Convenzione
Art. 9
In vigore dal 28 lug 1995
1. L'Allegato 1 della presente Convenzione riporta, nella sezione A, i modelli dei segnali di pericolo e, nella sezione B, i simboli da porre su detti segnali nonché talune prescrizioni per l'impiego dei segnali stessi. Tuttavia i segnali ed i simboli di pericolo da porre in prossimità di una intersezione sono descritti nell'allegato 2 alla presente Convenzione ed i simboli di pericolo posti in prossimità di un passaggio a livello sono descritti nell'allegato 3.
In conformità del paragrafo 2 dell' della presente Convenzione, ogni Stato dovrà comunicare al Segretario Generale la scelta del modello Aa o Ab come segnale di pericolo generico.
2. I segnali di pericolo non saranno aumentati senza necessità, ma ne sarà posto uno per segnalare i tratti pericolosi della strada che, per un conducente che osservi la dovuta prudenza, sarebbe difficile percepire tempestivamente.
3. I segnali di pericolo saranno posti ad una distanza tale dal punto pericoloso che la loro efficacia sia la migliore, di giorno come di notte, tenuto conto delle condizioni della strada e dalla circolazione, soprattutto della velocità abituale dei veicoli e della distanza alla quale è visibile il segnale.
4. La distanza tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso può essere indicata in un pannello integrativo del modello 1 dell'annesso 7 alla presente Convenzione e posto in conformità delle disposizioni del suddetto annesso; questa indicazione deve essere data quando la distanza tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso non può essere valutata dai conducenti e non sia quella che essi potrebbero aspettarsi normalmente.
5. I segnali di pericolo possono essere ripetuti, soprattutto sulle autostrade e strade assimilate alle autostrade. Nel caso in cui sono ripetuti, la distanza tra il segnale ed il punto pericoloso sarà indicata in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo. Tuttavia, per i segnali di pericolo da porre prima dei ponti mobili e dei passaggi a livello, le Parti contraenti possono applicare, invece delle disposizioni del presente paragrafo, le disposizioni del paragrafo 3 dell' o del paragrafo 5 della sezione B dell'allegato 1 alla presente Convenzione.
6. Se un segnale di pericolo è impiegato per indicare un pericolo su un tratto di strada di una certa lunghezza (per esempio, serie di curve pericolose, parte della carreggiata in cattive condizioni) e se è ritenuto necessario indicare la lunghezza di detto tratto, l'indicazione sarà data su un pannello integrativo del modello 2 dell'allegato 7 alla presente Convenzione e posto in conformità delle disposizioni del suddetto annesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-9