Convenzione

Art. 4

In vigore dal 28 lug 1995
Le parti contraenti si impegnano a fare in modo che sia vietato: a) far figurare su un segnale, sul suo supporto o su ogni altra installazione che serve a regolare la circolazione, qualsiasi cosa che non si riconnetta all'oggetto di detto segnale o di detta installazione; tuttavia, quando le Parti contraenti o le loro Parti costitutive autorizzano un'associazione senza scopo lucrativo a collocare dei segnali di indicazione, esse possono consentire che l'emblema di detta associazione figuri sul segnale o sul suo supporto, a condizione che non ne venga diminuita la facilità di comprensione; b) collocare dei pannelli, affissioni, segni o installazioni che possano sia essere confusi con dei segnali o altre installazioni che servono a regolare la circolazione, sia ridurne la visibilità o l'efficacia, sia abbagliare gli utenti della strada o distrarre la loro attenzione in maniera pericolosa per la sicurezza della circolazione.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-4

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