Convenzione

Art. 7

In vigore dal 28 lug 1995
1. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, al fine di rendere più visibili e più leggibili la notte i segnali stradali, soprattutto i segnali di pericolo ed i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli che regolano la fermata e la sosta nelle strade illuminate dei centri abitati, siano illuminati o muniti di materiali o dispositivi riflettenti, ma senza che ciò comporti un abbagliamento degli utenti della strada. 2. Nulla nella presente Convenzione vieta di impiegare, per dare delle informazioni, degli avvertimenti o delle norme applicabili soltanto in determinate ore o in determinati giorni dei segnali le cui indicazioni siano visibili soltanto quando le informazioni che essi forniscono sono pertinenti.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-7

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