Convenzione

Art. 13

Prescrizioni comuni ai segnali descritti nell'Annesso 4 della presente Convenzione.

In vigore dal 28 lug 1995
Prescrizioni comuni ai segnali descritti nell'Annesso 4 della presente Convenzione. 1. I segnali di divieto o di restrizione ed i segnali di obbligo saranno posti nelle immediate vicinanze del luogo in cui inizia l'obbligo, la restrizione o il divieto e potranno essere ripetuti se le Autorità competenti lo ritengano necessario. Tuttavia, essi potranno, quando le autorità competenti lo riterranno utile per ragioni di visibilità o per avvertire gli utenti in anticipo, essere posti ad una distanza appropriata prima del luogo in cui inizia l'obbligo, la restrizione o il divieto. Sotto i segnali posti prima del luogo dove s'impone l'obbligo, la restrizione o il divieto, sarà posto un pannello supplementare conforme al modello 1 dell'Annesso 7. 2. I segnali di prescrizione posti perpendicolarmente al segnale che indica il nome del centro abitato, o poco dopo tale segnale, indicano che la prescrizione si applica in tutto il centro abitato, salvo il caso in cui un'altra prescrizione sarà resa nota da altri segnali su alcuni tratti di strada nel centro abitato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo