Convenzione

Art. 15

Segnali di preavviso di bivio

In vigore dal 28 lug 1995
Segnali di preavviso di bivio I segnali di preavviso di bivio saranno posti ad una distanza tale dall'intersezione che la loro efficacia sia la migliore sia di giorno che di notte, tenuto conto delle condizioni della strada e della circolazione, soprattutto della velocità abituale dei veicoli e della distanza alla quale è visibile il segnale; detta distanza può non essere superiore ad una cinquantina di metri (55 yards) nei centri abitati, ma deve essere di almeno 500 metri (550 yards) sulle autostrade e sulle strade a circolazione veloce. I segnali possono essere ripetuti. Un pannello integrativo posto sotto il segnale può indicare la distanza tra il segnale e l'intersezione, l'iscrizione di questa distanza può essere ugualmente riportata in basso al segnale stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo