Convenzione

Art. 14

In vigore dal 28 lug 1995
1. L'annesso 5 della presente Convenzione descrive i segnali che danno le indicazioni utili agli utenti della strada, ad eccezione dei segnali relativi alla sosta oppure ne riporta degli esempi; esso indica anche talune prescrizioni per il loro impiego. 2. Le parole che figurano nei segnali di indicazione elencati nei punti da i) e v) del capoverso c) del paragrafo 1 dell', nei Paesi in cui non viene utilizzato l'alfabeto latino, saranno date in lingua nazionale ed in una traslitterazione in caratteri latini che riprodurrà per quanto possibile la pronuncia in lingua nazionale. 3. Nei Paesi in cui viene utilizzato l'alfabeto latino, le parole in caratteri latini possono figurare sia sullo stesso segnale avente le parole in lingua nazionale sia sul segnale di ripetizione. 4. Nessun segnale recherà iscrizioni in più di due lingue.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-14

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