Art. 10
Accordo

Art. 10

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In vigore dal 28 lug 1995
Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come divieto ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritenga necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-a-10-2