Protocollo
Art. 4
In vigore dal 28 lug 1995
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascun Stato che ratifichi il presente Protocollo oppure vi aderisca dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
3. Se la data di entrata in vigore risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è precedente a quella risultante dall'applicazione dell' della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, è a quest'ultima data che il presente Protocollo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-p-4