Protocollo

Art. 9

In vigore dal 28 lug 1995
1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che le Parti alla controversia non avessero potuto regolare per via negoziale o in altra maniera, sarà sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti alla controversia lo richiede e sarà di conseguenza deferita ad uno o più arbitri scelti di comune accordo tra le Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla domanda di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad accordarsi sulla scelta di un arbitro o di arbitri, una qualunque di queste Parti potrà domandare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico dinnanzi al quale la controversia sarà deferita per la decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, sarà obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-p-9

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