Protocollo
Art. 10
In vigore dal 28 lug 1995
Nessuna disposizione del presente Protocollo sarà interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-p-10