Art. 2
In vigore dal 28 lug 1995
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all' a fare data della loro entrata in vigore conformemente a quanto disposto:
a) per la convenzione sulla circolazione stradale dall', paragrafo 2;
b) per la convenzione sulla segnaletica stradale dall', paragrafo 2;
c) per l'accordo europeo sulla circolazione stradale dall', paragrafo 2;
d) per l'accordo europeo sulla segnaletica stradale dall', paragrafo 2;
e) per il protocollo sulla segnaletica stradale dall', paragrafo 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-rd-2