Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 lug 1995
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all' a fare data della loro entrata in vigore conformemente a quanto disposto: a) per la convenzione sulla circolazione stradale dall', paragrafo 2; b) per la convenzione sulla segnaletica stradale dall', paragrafo 2; c) per l'accordo europeo sulla circolazione stradale dall', paragrafo 2; d) per l'accordo europeo sulla segnaletica stradale dall', paragrafo 2; e) per il protocollo sulla segnaletica stradale dall', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-rd-2