Convenzione
Art. 47
In vigore dal 28 lug 1995
Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli della presente Convenzione, il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell':
a) le firme, ratifiche e adesioni ai sensi dell';
b) le dichiarazioni di cui all';
c) le date e l'entrata in vigore della presente Convenzione in virtù dell';
d) la data dell'entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione conformemente ai paragrafi 2 e 5 dell';
e) le denunce di cui all';
f) la abrogazione della presente Convenzione di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-47