Convenzione

Art. 45

In vigore dal 28 lug 1995
Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come impedimento ad una Parte contraente di adottare le misure compatibili con le misure della Carta delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione che essa ritiene necessarie per la propria sicurezza esterna o interna.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-45

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