Convenzione
Art. 37
In vigore dal 28 lug 1995
1. La presente Convenzione sarà aperta presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 1969 alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'agenzia internazionale dell'Energia Atomica o Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire Parte della Convenzione.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-37