Convenzione
Art. 33
In vigore dal 28 lug 1995
1. a) Se una segnalazione è installata in corrispondenza di un passaggio a livello per avvertire l'approssimarsi dei treni oppure della imminente chiusura di barriere o semi-barriere, essa sarà costituita da una luce rossa lampeggiante o da luci rosse che lampeggiano alternativamente, come previsto al paragrafo 1,b) dell' della presente Convenzione. Tuttavia:
i) le luci rosse lampeggianti possono essere completate o sostituite da un segnale luminoso del sistema tricolore rosso-giallo- verde, descritto al paragrafo 2 dell' della presente Convenzione oppure da un segnale analogo nel quale manchi la luce verde, qualora altri segnali luminosi tricolori si trovino sulla strada poco prima del passaggio a livello oppure se il passaggio a livello è munito di barriere.
ii) Sulle strade di campagna dove la circolazione è molto ridotta e sui sentieri pedonali, può essere impiegato soltanto un segnale acustico.
b) In ogni caso, la segnalazione luminosa può essere completata da un segnale acustico.
2. I segnali luminosi saranno installati sul bordo della carreggiata corrispondente al senso di marcia; quando le circostanze lo esigano, per esempio date le condizioni di visibilità dei segnali o l'intensità del traffico, i segnali saranno ripetuti dall'altro lato della strada. Tuttavia, se le condizioni locali lo fanno ritenute opportuno, le luci potranno essere ripetute su una piattaforma al centro della carreggiata, oppure poste sopra la carreggiata.
3. In conformità con il paragrafo 4 dell' della presente Convenzione, il segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO" può essere collocato ad un passaggio a livello senza barriere, nè semibarriere nè segnalazione luminosa che avverta l'approssimarsi dei treni; ai passaggi a livello muniti di detto segnale, i conducenti devono fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto oppure, in mancanza di quest'ultima, in corrispondenza del segnale, e ripartire soltanto dopo essersi assicurati che nessun treno si stia avvicinando.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-33