Convenzione
Art. 28
In vigore dal 28 lug 1995
1. Altri segni sulla carreggiata, quali frecce, strisce parallele ed oblique o iscrizioni, possono essere impiegati per ripetere le indicazioni dei segnali o per dare agli utenti della strada delle indicazioni che non possono essere loro fornite in modo appropriato con i segnali. Tali segni saranno specialmente utilizzati per indicare i limiti delle zone o fasce di parcheggio, le fermate degli autobus o dei filobus dove è vietata la sosta, come anche la preselezione prima delle intersezioni. Tuttavia, quando una freccia è apposta su una carreggiata divisa in corsie per mezzo di segni longitudinali, i conducenti devono seguire la direzione o una delle direzioni indicate sulla corsia dove si trovano.
2. Fatta riserva delle disposizioni del paragrafo 4 dell' della presente Convenzione relative ai passaggi pedonali, la demarcazione di una parte della carreggiata o di una zona con un leggero rialzo sopra il livello della carreggiata fatta con delle strisce oblique parallele inquadrate da una striscia continua o da strisce discontinue indica, se la striscia è continua, che i veicoli non debbono entrare in detta zona, e, se le strisce sono discontinue, che i veicoli non devono entrare nella zona a meno che questa manovra non presenti palesemente alcun pericolo oppure che la stessa abbia lo scopo di raggiungere una strada trasversale situata dall'altro lato della carreggiata.
3. Una striscia a zig-zag posta sul lato della carreggiata indica che è vietata la sosta sul lato in questione per tutta la lunghezza di detta striscia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-28