Convenzione

Art. 29

In vigore dal 28 lug 1995
1. I segni sulla carreggiata menzionati negli articoli da 26 a 28 della presente Convenzione possono essere dipinti sulla carreggiata o apposti in ogni altro modo, purchè siano altrettanto efficaci. 2. Se i segni sulla carreggiata sono dipinti, essi saranno di colore giallo o bianco; tuttavia, il colore bleu può essere impiegato per i segni che indicano le aree in cui la sosta è permessa o limitata. Quando, sul territorio di una Parte contraente, vengono utilizzati i due colori giallo e bianco, i segni della stessa categoria devono essere dello stesso colore. Per l'applicazione del presente paragrafo, il termine "bianco" comprende le tonalità argento o grigio chiaro. 3. Nel tracciare delle iscrizioni, dei simboli e delle frecce che la segnaletica orizzontale comporta, sarà tenuto conto della necessità di allungare considerevolmente le dimensioni nella direzione della circolazione in rapporto alla piccola angolazione con la quale dette iscrizioni, detti simboli e dette frecce sono visti dai conducenti. 4. Si raccomanda che i segni orizzontali destinati ai veicoli in movimento siano riflettorizzati, se la densità del traffico lo esige e se l'illuminazione è cattiva o inesistente.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-29

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