Convenzione
Art. 24
Segnali destinati ai soli pedoni
In vigore dal 28 lug 1995
Segnali destinati ai soli pedoni
1. Le sole luci che possono essere impiegate come segnali luminosi destinati ai soli pedoni sono le seguenti ed hanno il significato indicato di seguito:
a) Luci fisse
i) la luce verde indica ai pedoni l'autorizzazione a passare;
ii) la luce gialla indica ai pedoni il divieto di passare, ma permette a quelli che hanno già impegnato la carreggiata di terminare l'attraversamento;
iii) la luce rossa indica ai pedoni il divieto di immettersi nella carreggiata.
b) luci lampeggianti: la luce verde lampeggiante indica che il lasso di tempo durante il quale i pedoni possono attraversare la carreggiata sta per terminare e che la luce rossa sta per accedersi.
2. I segnali luminosi destinati ai pedoni saranno di preferenza nel sistema bicolore che comporti due luci, rispettivamente rossa e verde; tuttavia, essi possono essere del sistema tricolore che comporti tre luci, rispettivamente rossa, gialla e verde. Non saranno mai accese contemporaneamente due luci.
3. Le luci saranno disposte verticalmente, la luce rossa sempre in alto e la luce verde sempre in basso. Di preferenza, la luce rossa avrà la forma di un pedone immobile, oppure di pedoni immobili, e la luce verde la forma di un pedone che cammina oppure di pedoni che camminano.
4. I segnali luminosi per pedoni devono essere concepiti e posti in modo tale da escludere ogni possibilità di essere interpretati dai conducenti come segnali luminosi destinati a regolare la circolazione dei veicoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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