Convenzione

Art. 21

Prescrizioni comuni ai diversi segnali di indicazione

In vigore dal 28 lug 1995
Prescrizioni comuni ai diversi segnali di indicazione 1. I segnali di indicazione previsti dagli articoli da 15 a 20 della presente Convenzione sono posti dove le autorità competenti lo ritengano utile. Gli altri segnali di indicazione sono posti soltanto dove le autorità competenti lo ritengano indispensabile, tenuto conto delle prescrizioni del paragrafo 1 dell'; in particolare, i segnali da F,2 a F,7 sono posti soltanto sulle strade in cui le possibilità di riparazione di un veicolo di rifornimento di carburante, di alloggio e di ristoro sono rare. 2. I segnali di indicazione possono essere ripetuti. Un pannello integrativo posto sotto il segnale può indicare la distanza tra il segnale ed il luogo così segnalato; detta distanza può egualmente figurare in basso sul segnale stesso.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-21

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