Art. 47
Convenzione

Art. 47

47 / 95
In vigore dal 28 lug 1995
Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli della presente Convenzione, il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell': a) le firme, ratifiche e adesioni ai sensi dell'; b) le dichiarazioni di cui all'; c) le date e l'entrata in vigore della presente Convenzione in virtù dell'; d) la data dell'entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione conformemente ai paragrafi 2 e 5 dell'; e) le denunce di cui all'; f) la abrogazione della presente Convenzione di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-47