Convenzione
Art. 52
In vigore dal 28 lug 1995
Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che le Parti non abbiano potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, potrà essere portata, su richiesta di una qualunque delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale di Giustizia, per essere decisa da questa.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-52