Convenzione

Art. 52

In vigore dal 28 lug 1995
Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che le Parti non abbiano potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, potrà essere portata, su richiesta di una qualunque delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale di Giustizia, per essere decisa da questa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-52

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo