Convenzione
Art. 55
In vigore dal 28 lug 1995
Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli
della presente Convenzione, il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell':
a) le firme, le ratifiche, e le adesioni ai sensi dell';
b) le notifiche e le dichiarazioni ai sensi del paragrafo 4
dell' e dell';
c) le date dell'entrata in vigore della presente Convenzione in
virtù dell';
d) la data dell'entrata in vigore degli emendamenti alla
presente Convenzione conformemente ai par. 2 e 5 dell';
e) le denunce ai sensi dell';
f) l'abrogazione della presente Convenzione ai sensi
dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-55