Convenzione

Art. 55

In vigore dal 28 lug 1995
Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli della presente Convenzione, il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell': a) le firme, le ratifiche, e le adesioni ai sensi dell'; b) le notifiche e le dichiarazioni ai sensi del paragrafo 4 dell' e dell'; c) le date dell'entrata in vigore della presente Convenzione in virtù dell'; d) la data dell'entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione conformemente ai par. 2 e 5 dell'; e) le denunce ai sensi dell'; f) l'abrogazione della presente Convenzione ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-55

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